Mutui, le detrazioni

La legge consente la detraibilità degli interessi passivi e delle spese chederivano da contratti di mutuo ipotecari sottoscritti per l'acquisto, lacostruzione o la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intendequella nella quale il contribuente e/o i suoifamiliari dimorano abitualmente. A tal fine fanno testo le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione,con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicatonei registri anagrafici.

Il contribuente ha diritto alla detrazione del 19% su interessipassivi; sugli oneri accessori (spese notarili, spese di istruttoria e diperizia, eventuale provvigione per l'attività di intermediazione, onerifiscali); quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Incaso di mutuo ipotecario concesso per l'acquisto dell'abitazione principale,l'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 4.000 euro(ovvero rimborso massimo di 760 euro annui). Anche se il mutuo è cointestatoil limite di 4000 Euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneriaccessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo finalizzato alla costruzione o ristrutturazionedell' abitazione principale, l'importo massimo scende a 2.582,28 euro complessiviper ciascun anno d'imposta.

Nel caso in cui si superi l'importo massimo di detrazione (4000 euro all'anno), la parte eccedente non puòessere "recuperata" nell'anno successivo. Per ottimizzare il beneficio fiscale è preferibile farsi consigliaredal notaio di fiducia o da un esperto fiscalistain modo da districarsi correttamente nella rete della normativa e delle detrazioni.Il vantaggio fiscale è un elemento di cui tener conto nella valutazione del costo complessivo del mutuo: è peròsenz'altro opportuno farsi consigliare dal notaio di fiducia, o da un esperto fiscalista, per orientarsicorrettamente nell'intricata rete delle condizioni e dei limiti alla detrazione.Il diritto alla detraibilità fiscale è conservato anche nei casi dirinegoziazione, surrogazione e sostituzione del mutuo.

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