Mutui, l'istruttoria e i mancati pagamenti

La banca, nel concedere un mutuo deve verificare il valore economico del bene offerto in garanzia ma anche la capacità economica del cliente che dovrà esserein grado di pagare le rate: un primo indicatore è dato dalla dichiarazione deiredditi. A volte, può essere richiesta la fideiussione (la banca fissa l'importo e la durata delle fideiussione stessa) da parte di un terzo che siimpegna a pagare nel caso di insolvenza del debitore.

Ci vogliono circa 60 giorni per ottenere un mutuo ipotecario ma convienespiegare alla banca quali sono le proprie necessità e i propri tempi dato cheil ritardato pagamento di una casa ha dei costi.L'ipoteca esiste solo dal momento in cui essa viene iscritta dal notaio all'agenzia del Territorio e solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo. Labanca può trattenere le somme fino al momento in cui è certa dell'avvenutasottoscrizione: possono così trascorrere circa due settimane dalla stipulazioneprima di poter disporre del denaro ottenuto in prestito. In alternativa alcuniistituti bancari mettono a disposizione del cliente la somma mutuata a titolodi prefinanziamento: anche in questo caso ci sono dei costi che è beneconoscere in anticipo.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate, la banca applica il tasso di mora che in genere è più oneroso di quello ordinario che in base a recentiorientamenti normativi e giurisprudenziali non può essere comunqueeccessivamente oneroso per il debitore. Spesso oltre alla mora devono esserepagate spese quali le commissioni di insoluto, spese di recupero crediti chevanno a sommarsi a quanto il mutuatario deve risarcire.Il ripetersi di ritardi o dei mancati pagamenti porta alla decadenza daitermini di rateizzazione o alla risoluzione del contratto per inadempimento.Tutto questo comporta l'immediata restituzione del capitale e degli accessorimaturati. Iniziano le procedure per il recupero coatto del credito medianteprocedure giudiziali esecutive che comportano la vendita forzata dell'immobileconcesso in ipoteca.

Nei contratti di mutuo sottoscritti per l'acquisto di casa adibita adabitazione principale del mutuatario la legge ha introdotto la possibilitàdella sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per unperiodo massimo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. Ilmutuatario per ottenere la sospensione deve dimostrare di non essere in gradodi onorare i pagamenti fornendo adeguata documentazione. Gli inadempimenticomportano alla segnalazione agli enti pubblici e privati preposti la controlloe alla prevenzione delle frodi e il rischio del credito. La segnalazione puòprecludere l'ottenimento di ulteriori finanziamenti.

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